Competenze
Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.
Art. 53 (Attribuzioni della giunta comunale)
1. La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 13.000 abitanti, la giunta delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni operanti nell’ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati.